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Immobili acquistati all'asta, le agevolazioni prima casa valgono solo se richieste tempestivamente!
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L'acquirente in sede di vendita forzata ha diritto alle agevolazioni previste per la prima casa, ma solo se le richiede entro la data di registrazione del Decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione. E' il principio stabilito dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9569, depositata il 19 aprile 2013. A seguito del Decreto del giudice dell'esecuzione di un Tribunale pugliese, veniva trasferita un'unità immobiliare a un contribuente. Successivamente, l'acquirente richiedeva all'ufficio finanziario competente il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative alla prima casa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le Commissioni tributarie competenti, sia in prime che in seconde cure, accoglievano le richieste della parte privata relative alla restituzione delle imposte versate. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione sostenendo che non fossero rispettati i tempi. La Corte Suprema ricorda che per fruire dei benefici fiscali prima casa il contribuente deve necessariamente manifestare al momento del rogito le dichiarazioni previste dalla nota II-bis della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. Quindi il beneficio non era dovuto! |