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CASA. La riforma del condominio
Via libera del Senato alla riforma del condominio. La commissione Giustizia ha approvato la legge che cambia le regole per la gestione del condominio. Si rende più agevole la formazione delle maggioranze assembleari, più stringenti e trasparenti gli obblighi degli amministratori, più moderna e attuale la disciplina delle parti comuni e, in generale, della vita in condominio
1. Gestione trasparente e conto corrente di condominio
I condomini potranno accedere ai documenti contabili e ottenerne copia. Il rendiconto dovrà contenere anche un riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione. Tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato al condominio.
2. Più controlli contro i morosi e sanzioni per chi viola il regolamento
L'amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato. Le violazioni del regolamento costeranno care ai condomini: 200 euro, che possono salire a 800 in casi di recidiva. In caso di condomino moroso l'amministratore potrà procedere con l'ingiunzione senza chiedere una preventiva autorizzazione dell'assemblea e potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga. Questi così potranno agire in prima battuta sui morosi. Se la mora dura più di 6 mesi dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
L'amministratore deve godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio e non deve essere stato protestato. Dovrà avere almeno il diploma di maturità aver frequentato un apposito corso e stipulare una polizza a tutela dei rischi derivanti dal proprio operato.
Se ha svolto questa funzione per almeno un anno potrà però evitare corso e diploma, se è uno dei condomini anche la polizza.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria se il condominio ha almeno nove condomini. L'amministratore resterà in carica senza la necessità di riconfermarlo ogni anno. Potrà essere "licenziato" dall'assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) ma anche, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale. Dovrà indicare l’ammontare del compenso al momento della nomina.
Per l'assemblea in seconda convocazione servono un terzo dei condomini e dei millesimi; fino a ieri questa presenza era richiesta solo per le delibere. Per scale e ascensori viene fissata una volta per tutte la suddivisione delle spese: per metà in base al valore millesimale e per metà in base al piano
Ogni condominio potrà avere un proprio sito web. Basterà la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno metà dei millesimi per deliberare l'attivazione del sito internet condominiale ad accesso individuale e protetto da una password per consultare i rendiconti e i documenti. Su richiesta dell'assemblea, quindi, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono a carico dei condomini.
Non si potrà più vietare per regolamento di tenere animali domestici in casa. Si tratta di un passo avanti a tutela dei cittadini che convivono con animali domestici e che d'ora in poi potranno farlo senza rischiare di incorrere sanzioni o limitazioni della libertà di convivenza con quelli che sono ormai diventati, a tutti gli effetti, componenti della famiglia.
Sarà più facile cambiare la destinazione d'uso e delle parti comuni del condominio: non serverà più l'unanimità dell'assemblea, ma basterà la maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi. Potranno impugnare le delibere assembleari, per annullarle, anche i condomini che si sono astenuti. Prevista la mediazione obbligatoria in caso di controversia.
Chi si vuole distaccare dall'impianto centralizzato potrà farlo senza il benestare dell'assemblea. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, purché dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Per deliberare l'installazione di impianti di videosorveglianza e impianti per la produzione di energie rinnovabili sulle parti comuni, sarà necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.